Secondo la Corte di cassazione a Sezioni unite – sentenza n. 31 del 299 – i reati uniti dal vincolo della continuazione, nella valutazione delle aggravanti e delle attenuanti, devono essere soppesati autonomamente come fatti distinti. Così, l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate, non in considerazione del complesso di tutti i fatti illeciti legati nella continuazione, ma in relazione ad ogni singola contestazione.
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