Per i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” ulteriori chiarimenti del Fisco

Pubblicato il 14 maggio 2020

Arrivano ulteriori chiarimenti delle Entrate in merito alle disposizioni contenute nel decreto "Cura Italia" e nel successivo decreto "liquidità”. Il “corposo” documento di prassi, anche in questa occasione affronta numerose questioni interpretative. Nella trattazione che segue verranno posti all’attenzione del lettore alcuni tra i principali chiarimenti forniti, anche se restano ancora numerosi interrogativi.   

Sospensione degli adempimenti tributari 

L'articolo 62, comma 1 del D.L. n.18/2020, come noto, ha stabilito che «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 […]». L’effettuazione di detti adempimenti slitta al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Sul punto, è stato ora chiarito che la sospensione di cui al citato articolo 62 riguarda i seguenti adempimenti:  

In passato, l’Amministrazione finanziaria si era espressa solo in merito agli elenchi Intrastat

Tuttavia, in assenza della tempestiva presentazione della dichiarazione Iva o del modello TR, gli Uffici “non” potranno procedere alla liquidazione del rimborso dell’Iva a credito (annuale o trimestrale) né tanto meno consentire l’utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendo le altre condizioni, a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.  

Rimane comunque “ferma la possibilità di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti”. Alla luce di quest’ultima espressione appare possibile, nel caso si intenda ottenere in tempi brevi il rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva/modello Iva TR, provvedere ai relativi adempimenti anche prima del previsto termine del 30 giugno 2020. 

Resta il dubbio, sugli altri adempimenti fiscali in scadenza nel periodo della sospensione (ad esempio la comunicazione dovuta dalle piattaforme digitali per le vendite a distanza del primo trimestre 2020 o la comunicazione delle operazioni in contanti da parte degli operatori turistici) non strettamente richiamati dalla circolare in esame; si ritiene che anche per questi adempimenti valga lo slittamento a giugno.  

La possibilità di differire al 30 giugno gli adempimenti tributari (senza applicazione di sanzioni) riguarda anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti non residenti. Infatti, la sospensione degli adempimenti disposta dall’articolo 62 del "Cura Italia" e, quindi, il relativo differimento, riguarda anche:  

Per quanto riguarda, poi, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la circolare n. 11/E rimanda a quanto specificato in un precedere documento di prassi (circolare n. 8/E/2020 ed, in particolare, nella risposta al quesito n. 1.7), ossia al fatto che la trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme alla memorizzazione dei corrispettivi (e all’emissione del documento commerciale), costituisce un “unico” adempimento. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web «documento commerciale on line») e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali. Fanno eccezione a detta regola (quindi, ricadono nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata “differita” ad un momento successivo a causa, ad esempio, dell’assenza di rete internet ovvero di problemi di connettività del dispositivo. Tuttavia, laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), lo stesso non è tenuto ad alcun particolare adempimento; nel caso di interruzione dell’attività (per chiusura settimanale, domenicale, ferie, per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi) il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un “unico” file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. 

Ricadono nella sospensione del "Cura Italia", quindi nel differimento, anche gli adempimenti riguardanti:  

Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno, infine, valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. 

Ancora, in materia di sospensione degli adempimenti tributari (nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020), ulteriori chiarimenti hanno riguardato la presentazione del modello EAS e del modello INTRA 12

Per quanto riguarda il modello EAS – nel presupposto che per fruire delle relative agevolazioni è necessario che gli enti non commerciali trasmettano in via telematica, alle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali - viene evidenziato che anche per tale adempimento trova applicazione l’articolo 62 del “Cura Italia” e, conseguentemente, potranno effettuarsi entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni: 

Anche per il modello INTRA 12 presentazione al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Trattasi - lo si ricorda - del modello, da inviare entro la fine di ciascun mese, utilizzato dagli enti non commerciali, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 633/1972 non soggetti passivi Iva e dai produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intra-UE di beni oltre il limite di 10.000 euro, ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti. Detto adempimento riguarda anche gli enti non commerciali soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio dell’attività non commerciale.  

Credito d’imposta botteghe e negozi 

Per il credito d’imposta botteghe e negozi confini più ampi. Trattasi - lo si ricorda - del beneficio di cui all'articolo 65 del D.L. n.18/2020 che prevede, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, limitatamente alle “botteghe e negozi” (ossia agli immobili classificati C/1). Ciò premesso, il primo chiarimento fornito nell’ambito della circolare n. 11/E ha riguardato le “spese condominiali”. Nello specifico, è stato chiesto di conoscere se, ai fini del calcolo del bonus spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre far fede al contenuto del “contratto”: infatti, se le spese condominiali sono state pattuite come “voce unitaria” con il canone di locazione e tale circostanza risulta dal contratto, anche queste ultime possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.  

Una seconda questione posta ha riguardato le “pertinenze” del negozio. Nello specifico, è stato chiesto se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone “unitario” si possa beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi.  

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un “accessorio” al bene principale; è però prevista una condizione, ossia che tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività. Così, se ci si trova nell’eventualità di aver stipulato un contratto di locazione di un negozio (C/1) unitamente ad altro locale (avente categoria catastale diversa) che risulta destinato ad uso diverso dell’attività, occorre separare dall’ammontare totale la quota parte di canone riferito al solo negozio e tenerne conto ai fini della determinazione del tax credit.   

Si ricorda che già nella circolare n. 8/E/2020 era stato precisato che la norma fa espresso riferimento agli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e, pertanto, restano “esclusi” dal beneficio i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8. Sempre riguardo l’ambito di applicazione del bonus, si ricorda che il Ministero dell’economia, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che restano “esclusi” dalla misura i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. 

Sospensione versamenti - caso fusione per incorporazione 

In merito alla sospensione dei versamenti tributari è stata affrontata una casistica particolare, ossia la fusione per incorporazione di più società. Preliminarmente, va detto che l’articolo 18 del decreto “liquidità” riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini di versamenti in “autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 (rispettivamente al 16 aprile e 16 maggio).  Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. In particolare, è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato: 

Ciò premesso, con la fusione per incorporazione, le società incorporate si estinguono, mentre l’incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate. Conseguentemente, nel caso di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019. 

Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive 

Sì alla detrazione Irpef al 19% come “spese sanitarie” delle mascherine protettive. Sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate avverte che – ai fini della detrazione fiscale (articolo 15, lettera c) del Tuir) - è necessario che la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici classificati come tali dal Ministero della Salute in un apposito elenco ufficiale, consultabile on line dal sito istituzionale del ministero (al link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA). 

Ciò in quanto, in seguito all’ attuale situazione emergenziale, potrebbero essere stati immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche necessarie per rientrare nella categoria di “dispositivo medico”. 

Sul piano operativo, l’Agenzia ribadisce quanto già espresso nella circolare 20/2011 ossia che:   

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice «AD» è necessario: 

Quindi, per chi ha già acquistato (prima della circolare) le mascherine protettive, se sullo scontrino fiscale viene riportata la sola dicitura «dispositivo medico» non appare chiaro se dette spese siano o meno detraibili

Ribadendo, poi, i chiarimenti forniti in altro documento di prassi (circolare n. 19/E/2012) l’Agenzia evidenzia che  il soggetto che vende mascherine protettive può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, “integrando” le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» ed il numero della direttiva comunitaria di riferimento (ciò in quanto le mascherine in esame rientrano tra i dispositivi diversi da quelli di “uso comune”, elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E/2011). In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.  

I dispositivi medici «su misura», fabbricati per un determinato paziente sulla base di una prescrizione medica, invece, “non” devono recare la marcatura CE ma ne deve essere attestata la conformità al Dlgs. n. 46/1997 (Attuazione della direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici). 

Il documento di prassi evidenzia, poi, che le spese sostenute per l’acquisto delle mascherine protettive sono detraibili anche se le stesse non sono acquistate in farmacia, ferme restando le altre suddette condizioni. 

In conclusione, stante l’elencazione (esemplificativa e non esaustiva) di cui alla circolare n. 13/E/2019, l’Agenzia ritiene che qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir). Alla luce di quest’ultima affermazione del Fisco, appare chiaro che l’acquisto delle mascherine quali dispositivi medici non debbano sottostare alle nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge di bilancio 2020. Si ricorda, infatti che, oltre alle spese per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN, è ancora possibile pagare in contanti l’acquisto di medicinali (da banco, omeopatici, ecc.) e “dispositivi medici”, così come gli acquisti di prodotti per i quali è esclusa la detraibilità della spesa. 

Per gli accertamenti termini spostati in avanti di 84 giorni 

Interpretazione ad hoc per la sospensione delle attività di accertamento. Il quesito riguarda l’impatto della sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell’articolo 67 del “Cura Italia” sui termini di accertamento; in particolare, viene chiesto alle Entrate se detta sospensione operi:  

Al riguardo, appare utile far presente che -  con la conversione in legge del decreto “cura Italia” - il nuovo dettato normativo richiama i “commi 1 e 3” dell’articolo 12 del DLgs. n. 159/2015, lasciando “fuori” il contenuto del comma 2 che, di fatto, prevede(va) una disposizione nettamente “pro-fisco”: in sintesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da “eventi eccezionali” e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, slittano al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Conseguentemente, era chiaro il vantaggio per l’Amministrazione finanziaria: più tempo (ossia fino al 31.12.2022) per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica in scadenza al 31.12.2020 (relativamente, quindi, al periodo d’imposta 2015, per dichiarazione presentate, ed al periodo d’imposta 2014, per le dichiarazioni omesse).  

Con il “cambio di rotta” avvenuto in sede di conversione sono, però, sorti non pochi dubbi interpretativi. Con il recente documento di prassi, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 determina, in virtù di un principio generale ”…lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”. Conseguentemente, i termini di decadenza e prescrizione degli atti degli uffici si “allungano” di 84 giorni, anche per gli atti in scadenza oltre il 31 dicembre 2020 (si tratta, in particolare, degli accertamenti relativi agli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018).  E’ chiaro che su questi aspetti la partita è ancora aperta: nella bozza  del cd ”decreto rilancio”, infatti, è previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e ed il 31 dicembre 2020, vanno comunque emessi dagli enti impositori entro il 31 dicembre 2020, ma devono essere “notificati” non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo casi di “indifferibilità e urgenza”. L’Agenzia delle Entrate, quindi - stando alla bozza - dovrebbe avere un anno di tempo in più per notificare avvisi bonari, cartelle ed altri atti. Staremo a vedere allora quale sarà l’iter di questo nuovo provvedimento già ampiamente dibattuto ai suoi primi passi. 

 

Ulteriori chiarimenti del Fisco  

Erogazioni liberali alla protezione civile 

Le erogazioni liberali in denaro alla Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.  

Per fruire della detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.  

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’art. 27 della L. 133/1999) occorre essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19. 

Accertamento con adesione 

Riguardo l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, l’Agenzia - tenuto conto di quanto già chiarito in precedenti documenti prassi (circolari nn.6/E/2020 e 8/E/2020) - ribadisce che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente che la sospensione prevista dall’articolo 83 “del cura Italia” (come variato  per effetto del D.L. n. 23/2020, ossia dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020). In particolare, l’approccio adottato dall’Agenzia risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla stregua di un termine processuale e trova supporto nella formulazione dell’articolo 6, comma 3 del Dlgs. n. 218/1997 il quale, nel prevedere la sospensione per il suddetto periodo, fa esplicito riferimento al “termine per l’impugnazione”. Detta posizione è applicabile, oltre al periodo di 64 giorni disciplinato dalle norme sulla sospensione, anche alla sospensione feriale. Così, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020 (60 + 90 + 64 + 31). 

Misure  

cautelari 

La sospensione di cui all’articolo 67 del “Cura Italia” trova applicazione anche laddove si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell’8 marzo 2020, per le quali è previsto il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto. Si ricorda che, a norma dell’articolo 22, comma 7 del Dlgs. n. 472/1997 i provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato un atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca. Da segnalare che anche per detto termine di 120 giorni vale quanto precisato nella circolare n. 8/E/2020 (al punto 2.12), ossia che, nel caso in cui i termini per la notifica spirano nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.  

Procedimenti penali 

L’Agenzia ribadisce che non è sospesa, né esclusa l’attività degli Uffici, anche se gli stessi devono limitarsi ad “attività urgenti o indifferibili”. Tuttavia, l’eventuale “indifferibilità” o “urgenza” dell’attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione “caso per caso” da parte del singolo Ufficio.  

Così, sono da considerarsi indifferibili ed urgenti gli atti connessi a procedimenti penali, tenuto conto che il momento della constatazione del reato coincide con la formalizzazione dell’atto impositivo. 

Accordo di conciliazione a distanza 

E' possibile concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n. 546/1992 secondo cui: «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia». 

Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (ossia, il Sistema informativo della Giustizia Tributaria). 

 

Quadro Normativo 

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