di Cassazione – sentenza n. 14912 del 28 giugno 2007 – ha stabilito che, dal momento che le Agenzie fiscali hanno assunto la titolarità delle funzioni che prima erano esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle Finanze, per il ricorso in appello non serve più l’autorizzazione della Direzione regionale. Secondo i giudici, l’articolo 52 del decreto legislativo 546/92, secondo cui la mancata autorizzazione comporta come conseguenza l’inammissibilità del ricorso, non è più suscettibile di applicazione. Questa pronuncia si pone però in contrasto con altre che hanno affermato principi diversi.
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