Per gli ordini di investimento non è necessaria la forma scritta
Pubblicato il 24 dicembre 2011
Secondo la Cassazione –
sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011 – mentre, ai sensi dell'articolo 23 del Tuf, i contratti sulla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto, fatta salva la possibilità che, per particolari tipologie contrattuali, la Consob individui con regolamento una forma diversi, i vari ordini di investimento o di disinvestimento non serve la forma scritta.
Ed infatti – continua la Suprema corte – la forma scritta è necessaria solo per l'accordo sulla base al quale l'intermediario si impegna a eseguire le indicazioni del cliente; per contro gli ordini possono essere formulati in forma libera sulla base della determinazione dello stesso contratto quadro.