Per gli illeciti diversi da quelli fiscali decide il giudice ordinario

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1864/2011, hanno risolto una controversia che vedeva coinvolto un cittadino, sottoposto a giudizio penale e condannato al pagamento di una multa, e l’agenzia delle Entrate.

Il contribuente, non avendo potuto presentare ricorso in Cassazione, si era visto recapitare la cartella esattoriale da parte della società di riscossione, con sanzioni, e per tale ragione era ricorso di fronte alla commissione tributaria provinciale. L’agenzia delle Entrate, a sua volta, aveva sollevato un'eccezione di competenza della Ctp adita in favore del giudice ordinario.

I Supremi giudici, contravvenendo a quanto espresso nelle ultime decisioni della Corte, hanno sostenuto la tesi del Fisco, restringendo l’ambito di applicazione della giurisdizione delle Ctp alle sole controversie aventi ad oggetto un illecito strettamente fiscale.

Secondo quanto si legge nella sentenza, infatti, “la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari”. In conclusione, quindi, per le controversie che si fondano su illeciti diversi da quelli fiscali a decidere è il giudice ordinario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy