Per gli “ex minimi” tornano le regole ordinarie per la determinazione del reddito
Pubblicato il 29 settembre 2011
Nel rispondere ad alcune interrogazioni parlamentari presentate in sede di VI° commissione finanze della Camera, il sottosegretario all’Economia, Bruno Cesario, ha precisato che gli ex contribuenti minimi, che fuoriescono dal regime semplificato a seguito delle novità introdotte dal comma 3, dell'articolo 27 del Dl n. 98/2011, a partire dal prossimo 1° gennaio 2012, dovranno applicare la disciplina ordinaria di determinazione del reddito imponibile d’impresa e di lavoro autonomo: per gli “ex minimi” è cioè prevista l'applicazione delle ordinarie aliquote Irpef per scaglioni di reddito. Unica agevolazione che rimane loro consentita è la semplificazione degli adempimenti contabili (esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili Iva e imposte dirette, delle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva, esenzione dall'imposta regionale).
Circa il question time su una possibile proroga della scadenza fissata al 30 settembre 2011 per la variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali, Cesario ha deluso le aspettative di quanti speravano in un rinvio dei termini, rispondendo che non sembra giustificata una proroga al mese di giugno 2012.