Per gli errori dell’Imu lo sportello è comunale. L’Agenzia è fuori

Pubblicato il 17 dicembre 2012 Sta per scadere il termine per il pagamento del saldo Imu che permette di rimediare agli eventuali errori dell’acconto. Poi, il ravvedimento sarà l’unica via.

Non senza insidie, il calcolo del saldo prevede l’attenzione del cittadino sulle eventuali variazioni incorse tra acconto e saldo. Tra le possibilità di errore quello del versamento insufficiente per non aver adeguato le aliquote di base a quelle fissate dal comune. In tal caso, se ci si accorge prima del pagamento entro la scadenza si può rifare il calcolo, altrimenti la via è quella del ravvedimento. Il primo percorribile, ma solo per il saldo, è quello sprint. Stessa cosa se l’errore deriva dall'inesatta applicazione dell'aliquota ridotta per una pertinenza non ritenuta tale dalle regole Imu.

Nel caso contrario, ossia se si è versato in eccesso, il non dovuto potrà essere oggetto di rimborso attraverso un’istanza all’ente locale.

Con la risoluzione 2/DF del 13 dicembre 2012, il ministero dell’Economia, spiega che il contribuente è generalmente sollevato dall'obbligo di ripetere versamenti già effettuati. Pertanto, alcune sviste verranno sanate dagli uffici: il comune correggerà l’indicazione del codice tributo errato sull'F24 con importo corretto; Stato e Comune provvederanno insieme alla regolazione finanziaria dell’errata spartizione operata dal contribuente delle quote Stato/comune.

Si dovrà richiedere l'annullamento del modello F24 e provvedere a un nuovo invio per una corretta attribuzione, se il versamento è stato effettuato ma l'intermediario (banche, Poste, agente della riscossione) ha indicato un codice catastale del Comune sbagliato, il ministero chiederà, poi, al contribuente di informare il Comune dell'avvenuta operazione. Sempre la risoluzione del Mef precisa che è possibile la compensazione tra quote - Stato/comune - in caso di integrazione o richieste di rimborsi per importi errati. È, dunque la differenza tra quanto dovuto e quanto versato a guidare il rimedio, poi per la spartizione delle quote ci penseranno Stato e comuni.

Si ricorda che il ravvedimento operoso sprint è possibile nei 14 giorni dalla scadenza, dunque se non si è sanato l’errore dell’acconto tempestivamente al saldo, per questo tipo di errore sono scaduti i termini dei ravvedimenti brevi. Il ravvedimento sprint, percorribile solo per il saldo, prevede una sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 14. Con un ritardo da 15 a 30 giorni (ravvedimento breve), la sanzione ridotta è pari al 3%, per il ritardo di oltre i 30 giorni, la sanzione è pari al 3,75%. Sono sempre dovuti gli interessi del 2,5% in base al ritardo.
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