I giudici di merito (Ctr di Roma, sentenza n. 95/28, del 23.6.2005) stabiliscono che l'ente ecclesiastico paga l'Ici se l'immobile è adibito ad attività commerciale. Essi escludono che l'esenzione dal tributo possa estendersi all'immobile destinato a casa per ferie, pur posseduto da un monastero.
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