Per gli edifici storici il reddito segue il valore commerciale

Pubblicato il 07 marzo 2011 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3771 del 15 febbraio 2011, ha osservato che la determinazione del reddito degli edifici storici od artistici delineata dalla legge n. 413/1991, art. 11, opera solamente nell'ambito delle imposte dirette, per la quale è stata specificatamente dettata. Pertanto non può essere applicata nel caso delle imposte di registro qualora avvenga un trasferimento di tali beni. In particolare il legislatore ha già previsto una speciale norma regolatrice dell'imposta per questi specifici beni all'articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata D.P.R. n. 131/86.

La Corte, nel cassare la sentenza, ha rinviato ad altra sezione della Ctr, la quale dovrà attenersi al principio per cui, in materia di imposta di registro, è esclusa la determinazione del reddito degli edifici storici od artistici in base alla minore delle tariffe d'estimo per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Il riferimento va fatto, invece, al valore venale in comune commercio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo penale telematico militare: nuove regole tecniche

16/09/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 30 settembre 2024 (con Podcast)

16/09/2024

L'astensione decisa individualmente dai dipendenti non è sciopero

16/09/2024

Cassa Forense. Contributi minimi 2024: al via la riscossione della quarta rata

16/09/2024

Agevolazioni prima casa: obbligo di rivendita

16/09/2024

Circolare Fisco 16/09/2024

16/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy