In caso di attività dannosa posta in essere da amministratori e revisori dei conti di società a partecipazione pubblica sussiste la giurisdizione della Corte dei conti qualora si crei un danno all’immagine dell’ente pubblico, rientrando questo tra i danni erariali ossia che realizza un pregiudizio alla cosa pubblica.
Ma non sempre l’azione dei giudici contabili può essere avviata per determinare la responsabilità per danno resa da amministratori di società partecipate. E’ la Corte di cassazione con varie ordinanze e sentenze, da ultimo la n. 26806/2009, che pone dei paletti alla giurisdizione contabile, effettuando un distinguo in base al tipo di danno prodotto.
La Corte suprema travalica il precedente principio per cui la Corte dei conti era chiamata a giudicare qualora l’evento dannoso era posto in essere da un soggetto che comunque apparteneva al settore pubblico per arrivare a stabilire, invece, che la Corte contabile può esercitare la sua giurisdizione solo se l’atto illegittimo provoca un danno direttamente all’ente pubblico, ma non se il danno prodotto rechi un pregiudizio alla società od a un suo socio. In questo caso l’azione di danno sarà di competenza del giudice ordinario.
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