Pensioni Riduzione o annullamento acconti IRPEF

Pubblicato il 23 settembre 2016

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale e non intende effettuare versamento IRPEF o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2016 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.

L’INPS, con messaggio n. 3778 del 21 settembre 2016, ha ricordato che i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso tramite modello 730/4 possono comunicare, entro il corrente mese di settembre, al proprio sostituto d’imposta che venga effettuato l’annullamento o il versamento di un importo inferiore della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca sulle locazioni.

Non può essere comunque richiesto che venga effettuato un versamento maggiore rispetto a quello presente nella risultanza contabile pervenuta (mod. 730/4).

Precisa l’Istituto che la 1^ rata di acconto non è modificabile, dovendo essere versata unitamente all’eventuale saldo, tenuto peraltro conto che la stessa doveva essere variata in sede di compilazione del mod. 730/4 (quadro F).

Per quanto sopra le Sedi INPS dovranno acquisire le suddette istanze affinché le stesse possano essere registrate nelle operazioni di elaborazione delle pensioni che verranno erogate nel prossimo mese di novembre.

Qualora l’acquisizione dell’annullamento/variazione verrà registrata successivamente alle operazioni di estrazione delle pensioni, le eventuali eccedenze trattenute sulla mensilità di novembre saranno restituite con il pagamento degli emolumenti che verranno corrisposti nel successivo mese di dicembre.

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