Posto che la totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un'unica pensione e spetta a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, con messaggio n. 3190 del 22 agosto 2018 l’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di gestione delle trattenute che possono insistere sulle pensioni erogate in regime di totalizzazione e più specificatamente su:
Specifica l’Istituto che sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto.
In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
In caso di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione.
In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.
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