Ripristinata in via sperimentale per il biennio 2024-2025 (dopo analoga misura in vigore per il biennio 2019-2021 ex D.L. n. 4/2019), la facoltà di riscattare i contributi per determinate categorie di lavoratori; lo stabilisce l’art. 27 della Legge di Bilancio 2024 al vaglio del Senato.
Vediamo i destinatari e le condizioni.
Destinatari della misura di cui all’art. 27 sono i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione che siano iscritti:
Oggetto di riscatto sono i periodi antecedenti la data di entrata in vigore della Manovra 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato nelle varie forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
I periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
NOTA BENE: In caso di successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, si incorre nell’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi della Manovra 2024, con conseguente restituzione dei contributi.
La facoltà di riscattare i contributi è esercitata a domanda dell’assicurato o, in alternativa, da parte dei suoi superstiti o parenti o affini entro il secondo grado.
Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; in tal caso, il costo sostenuto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione dei redditi da lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/86.
Il versamento dell'onere per il riscatto è effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di 120 rate mensili ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la liquidazione della pensione diretta o indiretta o per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; se ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.
Alla data del saldo dell'onere, l’Inps provvederà poi all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
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