L'INPS ha comunicato i valori definitivi delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022.
L'Istituto ha infatti adeguato l’indice di perequazione automatica delle pensioni al valore stabilito in via definitiva per l'anno 2022, procedendo al conguaglio per la differenza percentuale del nuovo valore calcolato dall'ISTAT rispetto al valore utilizzato in fase di rinnovo delle pensioni 2022 (1,90%, valore definitivo contro l’1,70%, valore previsionale).
L'INPS illustra le operazioni di rivalutazione condotte e comunica gli importi dei trattamenti pensionistici rivalutati nella circolare n. 120 del 26 ottobre 2022, ricordando una importante novità per il 2022. Vediamo quale.
La perequazione delle pensioni altro non è che la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici, operata sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat al fine di adeguare le pensioni al costo della vita, proteggendone il potere d’acquisto.
Ad essere oggetto di rivalutazione sono tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ivi comprese le pensioni ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta).
La perequazione è applicata, di regola, a decorrere dal 1° gennaio.
Il conguaglio è pari allo 0,20%, risultato della differenza tra l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022 pari a 1,90% e il valore dell’1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2022 (decreto ministeriale del 17 novembre 2021 e circolare n. 15 del 28 gennaio 2022).
Alla luce di quanto prima illustrato, per l’anno 2022:
NOTA BENE: L’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Per il 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato in base alle fasce di reddito (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), particolare, in base alle seguenti regole:
L'INPS fornisce la seguente tabella di riepilogo.
|
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
|
da |
a |
||||
1° gennaio 2022 |
Fino a 4 volte il TM |
100 |
1,900% |
- |
2.062,32 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
90 |
1,710% |
2.062,33 |
2.577,90 |
|
Oltre 5 volte il TM |
75 |
1,425% |
2.577,91 |
- |
Per i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari (articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) la rivalutazione è riconosciuta in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sull’intero importo.
ATTENZIONE: L'INPS ricorda che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
L'INPS comunica in particolare che, dal 1° gennaio 2022, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale è pari a 804,56 euro e che l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è pari a 784,56 euro.
Tutti gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito sono contenuti nell’Allegato n. 1 alla circolare n. 120 del 26 ottobre 2022.
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