A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.I. del 20 novembre 2017, l’INPS, con circolare n. 186 del 21 dicembre 2017 ha comunicato che, a fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, è stato confermato in via definitiva nella misura dello 0,0% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017 per cui nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Pertanto dal 1° gennaio 2018, il trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi sarà pari ad euro 507,42, per un importo annuo di euro 6.596,46.
La circolare illustra, altresì, la rivalutazione:
La circolare rammenta, inoltre, che dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.
La variazione interessa:
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