L’agenzia delle Entrate interviene in merito al beneficio fiscale applicabile ad alcune prestazioni pensionistiche integrative della tassazione su base imponibile ridotta all’87,5%, ex articolo 48-bis (ora articolo 52), comma1, lettera b) del Tuir, con due risoluzioni, la n. 301 e la n. 302 di ieri.
Nei provvedimenti si spiega che l’agevolazione non opera nel caso delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi speciali gestiti dall’Inps (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste), poiché le prestazioni non sono da considerare “prestazioni in forma periodica ai sensi del Dlgs 124/93”; mentre, il beneficio si può applicare nel caso delle prestazioni integrative, relative al trattamento di quiescenza, corrisposte dalla Banca d'Italia limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, in quanto rientrano in un forma di previdenza complementare conseguentemente ad una deroga prevista dal Dlgs 124/93.
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