Con il principio di diritto n. 2/2022 pubblicato il 6 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il discorso delle pensioni erogate a residenti in Paesi esteri convenzionati con l’Italia, per chiarire quale debba essere la corretta tassazione da parte del sostituto d’imposta.
L’Amministrazione finanziaria, con riferimento al caso specifico di pensionati residenti in Francia, ammette la tassazione in Italia delle prestazioni pensionistiche erogate a tali soggetti, ma a determinate condizioni.
Nel principio di diritto n. 2/2022 si parte dall’analisi della normativa interna, che all'art 49 comma 2 lettera a) del Tuir stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate”.
Ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, si ricorda, poi, come in base all’art. 23 comma 2, lettera a) del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”.
Pertanto, ne deriva che possono essere assoggettate alla tassazione italiana le pensioni nei confronti di persone non residenti per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Tuttavia, con riferimento al caso di pensionati residenti in Francia, si osserva come la normativa interna debba essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
In base all’articolo 18, comma 1, della convenzione vigente tra l’Italia e la Francia per evitare la doppia imposizione, è prevista, in via generale, la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza.
Esiste però una eccezione.
Il suddetto articolo 18, infatti, da una parte, sancisce che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”; mentre, dall’altra, ammette l’eccezione per “le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato”.
In altri termini, le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, per le quali viene riconosciuta la tassazione, non esclusiva, in tale Stato.
L’Italia e la Francia, per chiarire il tenore letterale di questa norma, hanno sottoscritto un accordo amichevole, in data 20 dicembre 2000, con il quale hanno definito l'interpretazione da dare all'espressione “sicurezza sociale”, concordando un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Nell’elenco sono ricomprese:
Pertanto, conclude il principio dell’Agenzia delle Entrate, che se le pensioni erogate rientrano nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.
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