Pensioni, a chi spetta l’incremento dal mese di luglio

Pubblicato il 23 giugno 2023

In arrivo nel prossimo mese di luglio l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, riconosciuto per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024 a norma dell’art. 1, comma 310, della L. n. 197/2022.

Andiamo a vedere a chi spetta, secondo quanto illustrato dall’Istituto con messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023.

Destinatari

L’incremento spetta ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo di importo pari o inferiore al trattamento minimo, da gennaio 2023 a dicembre 2024 e compresa la tredicesima mensilità, pari a € 563,74 mensili.

NOTA BENE: il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall’Inps.

Verifica

Per la verifica del diritto all’incremento sono prese in esame le pensioni assoggettabili a Irpef presenti nel casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti soggetti al regime della perequazione cumulata o dall’Inps medesimo.

Restano, come di norma, escluse le prestazioni assistenziali fiscalmente non imponibili (ad esempio, pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento).

Decorrenza e scadenza

L’incremento è riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; in caso di pensione riconosciuta in questo arco temporale, l’incremento spetta dalla relativa decorrenza.

Applicazione dell’incremento

L’incremento è attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale, sia a quelle non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo Inps.

Ne deriva che:

Quanto spetta

Per l‘anno 2023 l’incremento è pari:

Per l’anno 2024, l’incremento è pari al 2,7%, a prescindere dall’età.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Se nel corso del 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l’incremento è adeguato dal mese successivo.

NOTA BENE: l’incremento è fiscalmente imponibile e viene quindi certificato nella CU dell’anno di rifermento.

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