La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni (previsto dalla pensione “quota 100”), ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni necessari per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di quest’ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati. Pertanto, in caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione - al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati - deve essere verificato, tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall’INPS con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, in risposta ad alcuni quesiti formulati in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019). Di seguito, le principali precisazioni su “quota 100”, “opzione donna” e “pensione anticipata per lavoratori precoci”.
In relazione alla pensione “quota 100”, è stato chiesto all’INPS se tale sistema pensionistico sia rivolto anche ai soggetti che hanno svolto attività lavorativa con qualifica diversa da quella di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza.
La risposta dell’INPS differisce in funzione “dell’ultima attività lavorativa svolta”: se quest’ultima rientra tra quelle appena elencate, l’accesso alla pensione “quota 100” è precluso; in caso contrario, qualora i soggetti che hanno svolto l’ultima attività lavorativa non rivestano lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione “quota 100” anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche.
Per quanto riguarda la possibilità di cumulare i periodi assicurativi e contestualmente optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione “quota 100” anche in una sola delle gestioni interessate al cumulo, occorre che l’interessato, in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996, presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.
Altro chiarimento fornito riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data antecedente alla presentazione della domanda di pensionamento con “quota 100”. In tali ipotesi, la decorrenza è la seguente:
In merito all’ "opzione donna", l’INPS ha evidenziato che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari e figurativi (con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati).
Inoltre, le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
Per quanto riguarda la “pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci”, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico si considera tutta la contribuzione accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa.
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