E’ fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 - norme in materia pensionistica - nella parte in cui non prevede che possano essere scorporati, ai fini del diritto alla pensione, i periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio quando ciò possa determinare una diminuzione del rateo pensionistico, a meno che gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione del diritto a pensione.
La legge 297/1982 prevede che il calcolo della pensione retributiva avvenga prendendo come riferimento le retribuzioni percepite durante il rapporto di lavoro, o corrispondenti periodi di contribuzione figurativa, ovvero contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione che precedono la decorrenza della pensione.
Il giudice a quo ha sostenuto che un tale regime possa ostare al principio di ragionevolezza, art. 3 Cost., nel momento in cui il calcolo riguardante tale ultimo periodo possa dar luogo ad una riduzione della quota pensionistica, quando il lavoratore abbia già maturato il diritto a pensione.
La Corte costituzionale ricorda quanto già espresso in precedenti pronunce e cioè che quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per fruire della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata.
Il linea generale è quindi irragionevole un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che anche se diretto a favorire il lavoratore, dia poi risultati che incidano in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata.
Con la sentenza n. 82 depositata il 13 aprile 2017, la Corte costituzionale ha disposto che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, qualora il lavoratore che abbia già maturato i requisiti per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari per raggiungere l’anzianità contributiva minima.
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