L’INPS, con messaggio n. 3755 del 20 settembre 2016, si è pronunciato in merito alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove modalità telematiche.
Ricorda l’Istituto che con il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2015, è stato divulgato il modulo da utilizzare per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.
Lo stesso Ministero, con FAQ n. 18 pubblicata sul portale cliclavoro, ha chiarito che nella sezione "Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale" del predetto modulo va indicata la data "…a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all’ultimo giorno di lavoro".
Quindi, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel modulo coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro ovvero con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Premesso quanto sopra, l’INPS specifica che, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro ovvero con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale".
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