In attesa del decreto su “quota 100”, che dà la possibilità ad alcuni lavoratori di poter lasciare anzitempo il proprio lavoro, in deroga agli ordinari requisiti previsti dalla riforma Fornero (art. 24 della L. n. 214/2011), il 2019 riserva un’amara sorpresa per chi non può pensionarsi con il predetto sistema delle quote o decide di collocarsi a riposo con la classica pensione di vecchiaia.
Dal 1° gennaio 2019, infatti, scatta il c.d. incremento della speranza di vita stimata dall’Istat. Si tratta di un indice che misura e stima l’età anagrafica media dei cittadini italiani, di conseguenza rapporta in aumento i requisiti anagrafici per accedere alla pensione. Da quest’anno, e fino al 31 dicembre 2020, serviranno 5 mesi d’età anagrafica in più per ricevere la pensione. La bozza del decreto, dunque, nulla dispone in merito alla pensione di vecchiaia, in quanto sarà ancora una volta subordinata ai predetti incrementi alla speranza di vita e al minimo contributivo, pari a 20 anni.
Si ricorda che la pensione di vecchiaia è una prestazione pensionistica erogata dall'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla Gestione separata dell'INPS. Essa viene corrisposta al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.
L’art. 24 della L. n. 214/2011 ha innalzato il requisito anagrafico, fino a parificare l'età pensionabile tra uomini e donne a 66 anni e 7 mesi; ciò è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018.
Da quest’anno, invece, e fino al 31 dicembre 2020, l’età si allunga di ulteriori 5 mesi (attestandosi esattamente a 67 anni).
Per ricevere la pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Resta salva la possibilità, per alcuni lavoratori, di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi (c.d. "Deroga Amato" di cui al D.Lgs. n. 503/1992). In tali casi, sarà consentito l’accesso anche con soli quindici anni di contributi, a condizione che tale anzianità si collochi complessivamente entro il 31 dicembre 1992. Se la disapplicazione alla speranza di vita fosse stata estesa anche alla pensione di vecchiaia, sarebbero stati sufficienti 66 anni e sette mesi di età.
L’opzione donna è uno strumento disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 ("Legge Maroni"), che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate - di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
Si tratta di una misura sperimentale prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2015, che sarebbe stata prorogata successivamente soltanto a seguito di verifica del suo effettivo utilizzo.
Difatti, il regime sperimentale è stato poi prorogato, sia per il 2016 che per il 2017, rispettivamente dall'art. 1, co. 281 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e dall'art. 1, co. 222 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Tali disposizione normative hanno inteso ampliare l’ambito di applicazione dell’opzione donna per coloro che avessero maturato gli specifici requisiti previsti dalla legge, entro il 31 dicembre 2015 (cfr. INPS, Messaggio n. 1182/2017).
Dunque, dopo lo stop del 2018, torna nuovamente l’opzione donna. Nella nuova versione, l’opzione può essere esercitata dalle lavoratrici dipendenti nate:
Rientrano in gioco anche coloro che, alla fine del 2015, possedevano il requisito anagrafico ma non quello contributivo. Infatti, a regime, non viene precisata la data entro la quale tale requisito deve essere perfezionato.
Il requisiti contributivo minimo da maturare è pari a 35 anni. Ai fini del computo della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni, occorre prendere in considerazione i contributi accreditati a qualsiasi titolo (es. obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi), con esclusione di quelli accreditati per malattia e disoccupazione.
L’accesso, infine, rimane comunque subordinato all’apertura della finestra mobile, che viene ripristinata in 12 mesi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".