In stand-by i requisiti pensionistici di vecchiaia e anticipata per il biennio “2021/2022”. Infatti, così come per l’anno in corso, la pensione di vecchiaia è raggiungibile al compimento del 67esimo anno d’età (oltre al possesso di almeno 20 anni di contributi). Dal 2023, invece, il requisito dovrà essere nuovamente adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010. La pensione anticipata, invece, si ottiene – a prescindere dall’età anagrafica – con almeno:
Tali requisiti minimi saranno bloccati fino al 31 dicembre 2026, così come disciplinato dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.
I requisiti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati riepilogati dall’INPS con la circolare n. 19 del 7 febbraio 2020.
I cd. “lavoratori precoci” andranno in pensione, nel periodo “1° gennaio 2021/31 dicembre 2027”, qualora abbiano maturato almeno 41 anni di contributi. Si ricorda, al riguardo, che la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del predetto requisito.
Anche per il biennio “2021/2022”, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle cd. “quote”, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di “quota 98”, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di “quota 99”, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio “2021/2022” i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
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