I lavoratori marittimi godono di un regime pensionistico particolare, differente rispetto a quello generale, per via delle specifiche condizioni lavorative che caratterizzano la loro professione.
Essi sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ma hanno diritto a prestazioni aggiuntive che riconoscono la peculiarità del loro lavoro.
I lavoratori marittimi possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia al compimento di 59 anni di età.
Inoltre è necessario che abbiano accumulato 1040 settimane di contribuzione, escludendo i periodi assicurativi non legati all'attività di navigazione.
Di queste settimane, almeno 520 devono essere di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
La pensione anticipata di vecchiaia è soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
I piloti del pilotaggio marittimo e i marittimi abilitati al pilotaggio possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia con un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello vigente per il regime generale obbligatorio.
Anche in questo caso, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa.
Questa pensione è riservata ai marittimi riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione.
Non esiste un limite di età per accedervi, ma è necessario avere almeno 520 settimane di contribuzione, escludendo i periodi non corrispondenti all’attività di navigazione.
Almeno 52 di queste settimane devono essere state accumulate nel decennio precedente alla presentazione della domanda di pensione.
Questa prestazione è destinata ai marittimi che diventano permanentemente inabili a causa di una malattia o di un infortunio verificatosi durante il servizio di bordo o per cause legate all'imbarco.
Non sono richiesti requisiti di età o di periodo assicurativo.
L'importo della pensione non può essere inferiore a quello che spetterebbe con almeno 20 anni di anzianità assicurativa.
Le prestazioni pensionistiche per i lavoratori marittimi seguono le stesse regole di decorrenza previste per il regime generale obbligatorio.
Questo significa che la data di inizio della pensione è determinata in base alle norme vigenti, garantendo uniformità di trattamento con gli altri lavoratori iscritti all'AGO.
Le domande per le prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate all'INPS attraverso i servizi online disponibili sul portale dell'istituto.
Questa modalità assicura una gestione più efficiente e trasparente delle richieste, facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi necessari.
Il calcolo della pensione per i lavoratori marittimi segue le stesse regole applicate agli iscritti all'AGO.
Con la circolare n. 66 del 20 luglio 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito istruzioni per l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022 in merito al calcolo della retribuzione pensionabile e ai criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento.
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