Con messaggio n. 3817 del 23 settembre 2016, l’INPS ha ricordato che la legge, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Stante quanto sopra i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 30 settembre 2016, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.
Il messaggio fornisce, inoltre, chiarimenti in merito a:
Sottolinea il messaggio INPS che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
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