Le pensioni ai superstiti erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali sono escluse dalla tassazione agevolata di cui all’art. 1, co. 249, della L. n. 232/2016. Infatti, solo alle pensioni di reversibilità erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestista dall'INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell'AGO, nonché della Gestione separata presso l'INPS¸ è applicabile l'esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 681 del 7 ottobre 2021.
Con l'art. 1, co. 249, della L. n. 232/2016, è stato previsto che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000.
Deve essere rilevato, a tale proposito, che il Dossier di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017, in relazione a detta norma, afferma che l’esenzione in oggetto è posta con riferimento ai relativi trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base inerenti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati o ai lavoratori parasubordinati iscritti nel relativo regime INPS.
Si osserva che, almeno letteralmente, è omesso il riferimento alle forme pensionistiche obbligatorie di base, gestite dall'INPS, relative ai lavoratori autonomi.
La disposizione in esame prevede che le pensioni erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestista dall'INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell'AGO, nonché della Gestione separata presso l'INPS, concorrono alla formazione del reddito per l'importo eccedente gli euro 1.000,00.
Le forme esclusive dell'AGO sono costituite dalle gestioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, oggi gestite dall'INPS dopo la soppressione degli enti di riferimento. Le forme sostitutive dell'AGO erano gestioni di previdenza obbligatoria previste per particolari categorie di lavoratori dipendenti, oggi di competenza dell'INPS.
Al riguardo, si rileva che né la disposizione in esame né il Dossier di accompagnamento fanno riferimento alle pensioni erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali.
Qualora il Legislatore avesse ritenuto di non porre limitazioni all'ambito applicativo dell'agevolazione in argomento, sarebbe stato sufficiente prevedere la tassazione delle pensioni di reversibilità corrisposte agli orfani senza alcun’altra specificazione.
Ne consegue che l'esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00 si rende applicabile solo alle pensioni di reversibilità erogate agli orfani di assicurati e pensionati delle gestioni espressamente previste dalla norma.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".