Illustrati dall’Inps, con il messaggio n. 1270 dello scorso 3 aprile, i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo da applicare ai pensionati residenti in Bulgaria, già oggetto di precedente messaggio n. 612/2020, in relazione a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 244/2023.
Con il messaggio del 2020 l’Istituto, per l’accoglimento delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati residenti in Bulgaria, aveva definito utili al buon esito delle stesse le certificazioni attestanti la qualità di residente fiscale, ai sensi della convenzione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria ratificata con L. n. 389/90.
Tali indicazioni erano però riferite solamente ai pensionati della Gestione privata, essendo richiesto da sempre per quelli della Gestione pubblica il possesso della cittadinanza, così come previsto dalla disposizione di deroga di cui all’art. 17, paragrafo 2, della medesima legge.
Con la risposta a interpello n. 244 dello scorso 8 marzo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta evidenziando che la Convenzione Italia-Bulgaria di cui sopra si applica alle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Peraltro, con l'espressione “residente di uno Stato contraente” si designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del proprio domicilio e della propria residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica di nazionalità bulgara.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se in possesso della cittadinanza di tale Stato.
Ne deriva che devono intendersi superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano di cui al citato messaggio n. 612/2020.
In virtù di questo, l’Inps procederà ad applicare la detassazione anche ai pensionati della Gestione privata che alleghino la certificazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara; in caso contrario, i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione secondo la normativa italiana.
NOTA BENE: Nei casi d'incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti previsti per evitare le doppie imposizioni, l’Istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/73.
Per quanto riguarda le posizioni pensionistiche della Gestione privata detassate nel corrente anno di imposta, l’Inps procederà alla loro ricostituzione, ai fini dell’applicazione della tassazione italiana, con efficacia dal rateo di giugno 2023, e al contestuale recupero delle imposte sulle mensilità precedenti operato a partire dal mese di gennaio.
Sono esentate da tali operazioni di ricostituzione le seguenti posizioni:
Per le annualità pregresse già oggetto di Certificazione Unica da parte dell’Inps, le posizioni detassate saranno gestite dall’Agenzia delle Entrate.
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