Dal 15 ottobre 2021, i titolari di pensione interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d'imposta, potranno inoltrare telematicamente le istanze anche per il periodo d'imposta 2022. Le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto Previdenziale compilando l’apposita dichiarazione online accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato art. 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.
A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 3404 dell’8 ottobre 2021.
Come noto, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’art. 13 del Dpr. n. 917/1986 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
In precedenza l'INPS, con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d'imposta, aveva richiamato la circolare 15/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato.
Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 del TUIR, l'imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell'anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all'articolo 13 costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.
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