Pena pecuniaria per omesse ritenute

Pubblicato il 27 aprile 2016

Sostituzione pena detentiva

Non può essere negata la sostituzione della pena detentiva, comminata per omesso versamento delle ritenute, in quella pecuniaria sulla base dell’esclusivo rilievo della mancanza di prova della solvibilità del condannato.

Il beneficio della sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria può infatti essere concesso anche ai soggetti in difficoltà economica che l’organo giudicante ritenga in condizioni di adempiere.

La sostituzione delle pene detentive brevi, ossia, è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 del Codice penale, prendendo in esame, peraltro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna, la personalità del condannato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del medesimo, ma non le sue condizioni economiche.

La conversione, difatti, è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa della sostituzione medesima ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, della Legge n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata).

E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17103 depositata il 26 aprile 2016 e con la quale è stata annullata una decisione di merito, limitatamente alla mancata conversione della pena del carcere in quella pecuniaria.

Incapacità patrimoniale non desumibile dal tipo di reato

Nel dettaglio, il ricorrente era stato condannato ad un mese di reclusione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di circa 15mila euro.

La difesa del reo si doleva del fatto che la Corte di merito non avesse proceduto con la sostituzione della pena detentiva irrogata, indubbiamente breve, con quella pecuniaria, basando la propria motivazione sull’assunto del difetto della prova della solvibilità del reo, attesa la natura stessa del reato contestato.

Omissione depenalizzata sotto 10mila euro

Nel testo della decisione, il Collegio di legittimità ha inoltre ricordato come, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Decreto legislativo n. 8/2016, il delitto di omesso versamento delle ritenute è stato depenalizzato per le ipotesi relative a importi inferiori alle 10mila euro annue mentre continua ed essere punito - con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 - nei casi in cui l’omissione riguardi, come nella vicenda in esame, importi superiori alle predette 10mila euro annue.

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