Non basta, per affermare l’esclusiva responsabilità del pedone che sia stato investito da un veicolo, l’accertamento colposo del medesimo.
E’ infatti sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054, comma 1, del Codice civile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E ai fini di questa dimostrazione, non è sufficiente neanche rilevare che la condotta del pedone sia stata anomala.
Occorre, ossia, che il conducente del veicolo dimostri di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità della guida mantenuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e che, quindi, il sinistro non fosse evitabile.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 8663 del 4 aprile 2017.
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