I giudici di Cassazione hanno annullato, senza rinvio, una sentenza con cui il Gip aveva concesso il patteggiamento ad un imputato per il reato di peculato.
La decisione di merito era stata impugnata dal Procuratore generale della relativa Corte d’appello, sul rilievo che il Gip non aveva sindacato la legittimità dell’accordo intervenuto tra le parti, non avendo, ossia, verificato l’ammissibilità stessa della richiesta di applicazione della pena, di fatto subordinata alla restituzione integrale del prezzo o profitto del reato.
Doglianza condivisa dalla Suprema corte la quale, con sentenza n. 9990 del 28 febbraio 2017, ha, dapprima, sottolineato come nel relativo verbale di udienza preliminare non vi fosse traccia della avvenuta restituzione integrale del prezzo o profitto del reato, richiesta dall’articolo 444, comma 1-ter del Codice di procedura penale per l’ammissibilità del patteggiamento.
Per la Corte, inoltre, l’articolo citato enuncia una condizione meramente processuale di ammissibilità del rito speciale e si colloca conseguentemente nell’ambito delle norme a natura esclusivamente procedimentale, applicabili nel caso esaminato, nel quale la richiesta di applicazione della pena era intervenuta quando la norma citata era in pieno vigore, in quanto introdotta nell’ordinamento nel 2015.
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