Notifiche telematiche, comunicazioni e notificazioni di cancelleria, domicilio digitale, atto processuale in forma di documento informatico, deposito telematico, sono alcune delle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di PCT (Processo civile telematico).
Questi temi sono stati oggetto dell’ultima rassegna tematica messa a punto dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione.
La Rassegna - si legge nelle premesse dell’articolato - vuole essere un agile contributo di orientamento in ordine alle maggiori problematiche connesse al PCT e, in particolare, per quanto concerne la regolare instaurazione del contraddittorio.
Il primo tema trattato, oggetto di numerose pronunce della Corte, è quello delle notifiche telematiche in proprio, eseguite dai difensori.
Nella disamina, vengono ricordate le decisioni che hanno affermato la nullità delle notifiche digitali eseguite prima del 15 maggio 2014, ovvero anteriormente all’entrata in vigore della normativa regolamentare delegata per l’applicabilità dell’articolo 3-bis della Legge n. 53/1994.
Un principio ripreso da diverse pronunce, le ultime delle quali hanno affermato, in positivo, la validità della notifica digitale eseguita successivamente alla data del 15 maggio 2014, ovvero hanno applicato la sanatoria per raggiungimento dello scopo nei casi di notifica eseguita in epoca precedente.
Tuttavia, sulla problematica, è stata ricordata anche la recente pronuncia n. 5652/2019 che ha ritenuto valida una notifica telematica eseguita nel 2013, sull’assunto dell’utilizzabilità dell’indirizzo PEC tratto dal Registro delle imprese in epoca anteriore alla sua formale inclusione fra i pubblici elenchi.
Decisione, questa, alla luce della quale occorrerà attendere eventuali ulteriori decisioni per verificare se l’interpretazione sopra affermata, che sembra ormai consolidata, verrà rimeditata o meno.
Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti per poter affermare la ritualità della notifica, lo scritto ricorda il ricorso ampliamente fatto dalla Cassazione al principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
In generale, si è giunti a dichiarare la nullità o invalidità della notifica eseguita in difformità dagli schemi di legge solo nei casi in cui l’esplicazione del diritto di difesa risultava compromessa.
Nelle ipotesi, poi, in cui il principio del raggiungimento dello scopo non ha potuto trovare applicazione, viene ricordato come la Cassazione abbia dichiarato l’invalidità della notifica, ricorrendo, in alcuni casi alla categoria dell’inesistenza (è il caso, ad esempio, della mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica via PEC del ricorso per cassazione).
Altro punto trattato dai giudici di legittimità è quello concernente il tempo delle notifiche telematiche e la tempestività dell’impugnazione, in merito al quale è stata menzionata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 16-septies del DL n. 179/2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematica la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta medesima.
La Rassegna, che segue un precedente compendio di febbraio, è aggiornata con le decisioni pubblicate al 30 giugno 2019 ed è stata diffusa sul sito della Corte di cassazione il 17 luglio 2019.
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