Patto per sé vantaggioso ma contrario a interessi dell'azienda? Dirigente licenziato

Pubblicato il 23 novembre 2022

Nel caso in cui il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi, autonomamente considerato, costituisce base idonea per giustificare la sanzione.

In tale contesto, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi siano tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

E' sulla base di tale principio che la Corte di cassazione, con sentenza n. 32680 del 7 novembre 2022, ha confermato la legittimità del recesso disciplinare intimato ad un dirigente d'azienda cui era stato contestato di essere stato compartecipe nella elaborazione di un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società e vantaggioso per sé stesso.

Tale patto era stato messo a punto seguendo una procedura irrituale e con la connivenza dell'amministratore delegato che non ne aveva il potere.

Plurimi fatti contestati? Anche una sola condotta, se grave, può giustificare il recesso

Il dirigente si era opposto alla decisione di appello, confermativa del licenziamento, promuovendo ricorso in cassazione, con cui aveva denunciato, tra i motivi, violazione di legge.

Secondo la sua difesa, la Corte territoriale aveva ignorato tutte le circostanze del caso concreto, ed in primis il fatto che nel secondo punto della contestazione disciplinare si addebitavano svariate omissioni di azioni mirate a contenere i costi.

Addebito, quest'ultimo, che in primo grado era stato ritenuto destituito di fondamento nonché sufficiente per escludere la giusta causa di licenziamento.

Il giudice di seconde cure, per contro, non aveva esaminato questi punti, ritenendo assorbite, dalla contestazione relativa al patto di stabilità, tutte le altre censure delle parti.

Il Collegio di Piazza Cavour ha ritenuto infondata la predetta doglianza, sulla base dei principi sopra richiamati: la Corte d'appello aveva accertato in fatto una delle condotte contestate - l'aver concorso alla predisposizione di un patto di stabilità dannoso per gli interessi della società - e, valutandone la gravità, l'aveva ritenuta di per sé sufficiente a giustificare il recesso intimato al dirigente.

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