Patto fiduciario con oggetto immobiliare. Quale forma?

Pubblicato il 09 marzo 2020

Le Sezioni Unite civili di Cassazione sulla questione concernente la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare.

Con sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, le SS. UU. di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto il patto fiduciario, ossia il negozio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato.

Nel dettaglio, l'interrogativo rimesso al massimo Collegio di legittimità era del seguente tenore: può ritenersi che una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fiduciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fiduciante e fiduciario, rispetti il requisito della forma scritta del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari?

Dopo un’articolata disamina sull’inquadramento del fenomeno fiduciario e sull’illustrazione delle diverse posizioni della giurisprudenza, le Sezioni unite hanno risposto alla questione loro sottoposta formulando alcuni principi di diritto.

Non richiesta forma scritta ad substatiam

In primo luogo, hanno precisato che il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam.

Conseguentemente, tale accordo, una volta provato in giudizio, è di per sé idoneo a giustificare l'accoglimento della eventuale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

A seguire, giungono chiarimenti in merito alla dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante.

Essa – si legge nella sentenza - non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario.

Si realizza, ai sensi dell'articolo 1988 del Codice civile, “un'astrazione processuale della causa”, a cui consegue un esonero a favore del fiduciante dell'onere della prova del rapporto fondamentale, da presumere fino a prova contraria.

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