Con la sentenza n. 17371 dell’1 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel lavoro subordinato il patto di prova tutela entrambe le parti del rapporto, le quali hanno interesse a verificare la convenienza del rapporto stesso.
Tale patto è da ritenersi invalido nel caso in cui la verifica sia già avvenuta con esito positivo per le mansioni svolte dal lavoratore, per un congruo periodo, a favore dello stesso datore di lavoro ( ex plurimis: Cass. 22 giugno 2012 n. 10440, 29 luglio 2005 n. 15960, 5 maggio 2004 n.8579) o anche a favore di datore di lavoro-appaltatore, precedente titolare dello stesso contratto d'appalto, se così stabilisca il contratto collettivo.
Quindi è nullo il patto di prova ed il conseguente licenziamento per mancato superamento del periodo di prova nel caso in cui l’appaltatore, per espressa previsione della contrattazione collettiva, subentri nell’appalto ed assuma il personale dell’impresa cessata per lo svolgimento delle medesime mansioni.
Nel caso di specie, inoltre, non rileva la diversa denominazione delle mansioni nel contratto individuale di lavoro stipulato col datore subentrato nell'appalto ma, piuttosto, rileva che le mansioni in concreto svolte, siano le stesse.
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