Ai fini dell’esenzione dall’imposta, il patto di famiglia deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, così da garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.
Precisazioni della Corte di cassazione in ordine alla disposizione agevolativa di cui all’art. 3, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 346/1990 che sancisce il non assoggettamento a tributi, a determinate condizioni, dei trasferimenti di partecipazioni sociali effettuati anche tramite patti di famiglia.
Nel testo della sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021, gli Ermellini hanno in particolare puntualizzato che:
Di conseguenza, il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame.
In tale contesto, il patto parasociale, successivo ed accessorio al patto di famiglia, con il quale i legittimari beneficiari del patto convengano misure per assicurare il controllo societario, non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali, invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto.
E quest'ultimo, come detto, deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, così da garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".