Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 6137 dell’8 aprile 2022, risponde ad un quesito in tema di possibilità, da parte degli Enti del Terzo Settore, di ricevere il patrimonio residuo di una Srl secondo quanto disposto dall’art.12 del Dlgs. 117/2017.
Nel caso di specie, viene chiesto al Ministero se sia possibile, per una Srl in scioglimento volontario, devolvere il proprio patrimonio residuo a favore di una associazione di promozione sociale iscritta dal 2012 al relativo registro ma in fase di trasmigrazione automatica al RUNTS, istituito dall’art. 54 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Il Ministero affronta due questioni:
Riguardo la prima domanda, il Ministero chiarisce che dal 23 novembre 2021, data di inizio dell’operatività del RUNTS che sostituirà a regime tutti i registri attualmente in vigore, ogni ufficio deve verificare la sussistenza o meno del requisito per l’iscrizione, continuando peraltro comunque gli enti ad usufruire dei diritti e dei benefici derivanti dalla propria qualifica. Ne deriva, quindi, che, in via teorica, l’ente potrebbe beneficiare della devoluzione patrimoniale anche prima della trasmigrazione ma si rischierebbe, in caso di esito negativo della procedura, di eludere di fatto quanto stabilito dall’art. 12 del Codice del Terzo settore.
Riguardo la seconda questione, il periodo di operatività sarebbe però incerto perché dipendente dalla risposta positiva o meno della procedura di trasmigrazione.
In conclusione, la devoluzione sarebbe possibile a due condizioni:
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