L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle dichiarazioni integrative a favore per evidenziare le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito dell’accordo di ruling da patent box, per gli anni d’imposta 2015 e 2016. In aggiunta, apporta chiarimenti circa i criteri di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria Irap dall’Ires, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa Irap a favore.
L’argomento è l’oggetto della risoluzione n. 9/E del 10 febbraio 2021.
Il regime opzionale denominato patent box è stato introdotto nel nostro ordinamento dai commi dal 37 al 45, della Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) e prevede la tassazione agevolata – per favorire l’investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo - dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, quali know-how, marchi e brevetti.
Le disposizioni attuative della disciplina sono state emanate con decreto MiSE del 30 luglio 2015, poi rimodulato dal successivo atto Mef/MiSE del 28 novembre 2017.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
L’articolo 4, comma 4 del decreto del 2017 stabilisce che la parte di reddito agevolabile riferita ai periodi precedenti la sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
Ma il contribuente, si dispone, può ottenere le deduzioni presentando istanza di rimborso o dichiarazione integrativa a favore (articolo 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998).
La risoluzione 9/2021 specifica che, per gli anni di imposta 2015 e 2016, le variazioni in diminuzione di cui si tratta possono essere indicate - scontando le aliquote previste per il 2016 - nelle dichiarazioni integrative, Irpef/Ires/Irap, relative al periodo d’imposta 2016, purchè non sia stata presentata istanza di rimborso.
Quindi, chiusi i termini per le integrative sul 2015, la deduzione relativa può essere cumulata (con Ires al 27,5%) con quella del 2016, presentando una integrativa unica entro il 31 dicembre 2021.
Si viene, poi, a trattare degli effetti della integrativa ai fini Irap a seguito dell’accordo da patent box; avviene, quindi, che il contribuente beneficiario si trova a dover ridurre la deduzione forfetaria dell’Irap a fini Ires (10%).
Infatti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, DL n. 185/2008, è ammesso in deduzione – ex articolo 99 del Tuir - un importo pari al 10 per cento dell’Irap determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Poiché il principio di cassa è stato assunto come criterio per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires, si ritiene che lo stesso possa trovare applicazione anche nel caso in cui l’Irap dovuta per un determinato anno di imposta venga poi rettificata a favore.
In conclusione, la riduzione della deduzione forfettaria in questione deve essere imputata nel periodo d’imposta in cui il credito Irap emerso in sede di dichiarazione integrativa a favore diventa utilizzabile.
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