Patent box Documentazione integrativa

Pubblicato il 28 ottobre 2016

E' in scadenza il termine per la presentazione della documentazione integrativa, ex articolo 6 del provvedimento agenziale n. 154278/2015, da parte di quei contribuenti che hanno inviato l'istanza per usufruire dell'agevolazione Patent box.

Con riferimento ai beni immateriali, infatti, l'Ocse ha previsto specifici limiti temporali per la presentazione della documentazione integrativa o "master book” e per quanto stabilito, a regime, dall’articolo 6 del decreto del 1° dicembre 2015, la documentazione di cui sopra può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling, unitamente alle memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza.

Perciò, per i contribuenti che avessero provveduto a presentare l'istanza nell'ultimo giorno disponibile, ossia il 30 giugno 2016, la scadenza dei 120 giorni cade proprio il 28 ottobre 2016.

Si ricorda che la documentazione e le memorie integrative vanno inoltrate all’ufficio a mezzo raccomandata A.R. ovvero con consegna diretta.

Difficoltà di calcolo

Il fatto che il termine di presentazione della documentazione integrativa possa cadere nel corso dell'esercizio fiscale - per quanto riguarda i cosiddetti soggetti “solari” - ha comportato alcune difficoltà circa le scelte da effettuare per l'impostazione del calcolo del contributo economico.

Nello specifico, tenuto conto che il primo esercizio agevolato è il 2016, ci si è chiesti se il calcolo andasse strutturato con riferimento al 2015 (ultimo esercizio a consuntivo) oppure facendo riferimento al budget previsionale del 2016 (primo esercizio del quinquennio dell'agevolazione). Di fatto, né la normativa né la prassi specificano nulla al riguardo, per cui si è dovuta passare in rassegna tutta la documentazione ufficiale sul tema.

Ne deriverebbe che, tenuto conto che il contributo economico non può prescindere dall'impatto della variabile fiscale, entrambe le opzioni (consuntivo 2015 o budget 20126) sembrano percorribili se si considera il presupposto che la documentazione integrativa venga adeguatamente strutturata allo scopo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy