Oggetto del principio di diritto n. 15/2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, in data 5 novembre, è la determinazione del credito d’imposta estero ai sensi dell'articolo 165, comma 1 e comma 10 del TUIR per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box.
L’intervento si è reso necessario per risolvere diverse contestazioni recentemente avanzate ai gruppi multinazionali italiani.
L’articolo 165, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, stabilisce che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Il problema posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di determinazione del reddito estero, nel caso in cui quest'ultimo sia costituito da un provento che fa anche parte dei redditi derivanti da beni intangibili agevolati con il regime del Patent box.
L’Agenzia ricorda che l'articolo 11 del Decreto interministeriale 30 luglio 2015 (cd "Decreto Patent Box") ha posto a carico dei soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale sui redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di beni immateriali (IP), l'obbligo di predisporre un sistema di "tracciabilità delle spese e dei redditi" (cosiddetto "track and tracing"), con il preciso scopo di collegare il godimento dell'agevolazione all'effettivo svolgimento di un'attività economica.
A questo punto ci si potrebbe chiedere se, nelle ipotesi in cui il reddito estero per il quale si verificano le condizioni di accredito in Italia delle imposte già versate, sia costituito da flussi lordi di fonte estera che usufruiscono del Patent Box, la presenza di tale sistema di tracciamento dei costi possa far venire meno le ragioni di obiettiva difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.
Nel principio di diritto n. 15/2021, l’Agenzia ritiene che l'utilizzo del sistema di “track and tracing” adottato in sede di Patent Box non è idoneo a garantire quel livello di precisione richiesto dalla normativa tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi, né sui singoli redditi percepiti né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.
Pertanto, l’utilizzo del suddetto sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi, predisposto ai fini del Patent box non è idoneo a soddisfare le esigenze dell’articolo 165, comma 1, del TUIR, pur consentendo di individuare il collegamento tra l’attività economica svolta dal contribuente e il bene immateriale oggetto dell’agevolazione Patent box.
Secondo l’Agenzia, quindi, il sistema di track and tracing, non può essere validatamente utilizzato per determinare l’ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal comma 1 dell’art. 165 del TUIR, con la conseguenza che, anche per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box, il reddito estero da prendere quale numeratore del rapporto va assunto “al lordo” dei costi sostenuti per la sua produzione.
Il criterio dell’assunzione “al lordo” dei suddetti elementi reddituali garantisce – per l’Amministrazione finanziaria - una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d'imposta. Il tutto assicurando una risposta più efficace contro il fenomeno della doppia imposizione, oltre a risultare maggiormente in linea sia con le disposizioni previste dall'articolo 23 del Modello di Convenzione Ocse che con le stesse finalità di cui all'articolo 165 del Tuir.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".