E’ stato pubblicato, dal Dipartimento delle Finanze, il decreto MiSE/Mef del 28 novembre 2017 riguardante la revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali “Patent Box”.
Ai sensi degli impegni assunti dall’Italia con l’Ocse, i marchi d’impresa sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Pertanto il decreto del 28 novembre sostituisce il precedente del 30 luglio 2015.
Il documento contiene, quindi, disposizioni per salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa effettuate fin d’ora, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.
Il regime opzionale riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Si ricorda che l’opzione dura cinque periodi di imposta ed è irrevocabile. Il soggetto, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, comunica l’opzione nella dichiarazione dei redditi, indicando il numero dei beni a cui si riferisce l’opzione, insieme alla classificazione di tali beni nelle tipologie di cui all’art. 6 del decreto e all’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna tipologia di beni.
E’ l’articolo 9 del decreto del 28 novembre 2017 che stabilisce la determinazione della quota di reddito agevolabile.
Essa avviene, per ogni bene immateriale, sulla base del rapporto dei costi. I costi da indicare al numeratore del rapporto sono afferenti alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore dei beni agevolati. Al denominatore vanno considerati i costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa nonché il costo di acquisizione del bene immateriale, anche mediante licenza di concessione in uso, sostenuto nel periodo di imposta.
La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% dell’ammontare.
Il decreto informa che per i Paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell’Inclusive Framework on BEPS, l’agenzia delle Entrate deve comunicare, entro 3 mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa alla fruizione dell’agevolazione, alle Amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società controllanti e correlate il nominativo di ogni soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi d’impresa.
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