Dopo il provvedimento del 10 novembre 2015 con il quale l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile online il modello per comunicare l’opzione, per chi vuole far partire il regime fiscale agevolato sul reddito prodotto da marchi, brevetti e beni intangibili (patent box), già dai redditi 2015, ora vi è attesa per un nuovo provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di prenotazione del ruling, cioè del confronto preventivo con l’Amministrazione finanziaria per definire caso per caso l’entità del reddito agevolabile.
La normativa italiana che regola il patent box è valida, ma il regime agevolato ha mostrato finora un ritardo rispetto al resto d'Europa: in Italia fino ad oggi si è investito di più in macchinari e immobili, trascurando gli asset intangibili che sono, invece, il vero volano per una crescita avanzata.
Per questo motivo, ora, si deve fare del tutto per stimolare le imprese ad approfittare del regime di vantaggio del patent box, colmando così quella lacuna registrata in termini di competitività rispetto ai concorrenti europei.
L'Agenzia delle Entrate a breve, dunque, renderà disponibile un nuovo modulo per l'attivazione del ruling, ossia della procedura concordata tra privato e Fisco per definire il “peso” di marchi e brevetti sul reddito prodotto dall'impresa e di conseguenza gli importi agevolabili.
Si tratterà di un modello molto snello, che consentirà alle imprese interessate di prenotarsi entro il 31 dicembre, rispettando così i termini previsti per l'esercizio dell'opzione da parte di chi vuole far scattare l'agevolazione già dai redditi prodotti nel 2015.
Il modello in arrivo consentirà agli interessati di procedere ad una prenotazione semplificata e solo successivamente ad una definizione dell’agevolazione, una volta cioè che vi è stato il confronto con l’Amministrazione finanziaria e si è stabilito con esattezza quale è il reddito prodotto dai cosiddetti intangibles su cui applicare la percentuale di esenzione Ires/Irap per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Dunque, una modalità questa che richiama molto alla memoria l'attivazione della procedura di voluntary disclosure, anche se in questo caso – a differenza della sanatoria volontaria - la valutazione sull’opportunità di aderire non comporta alcun rischio per il contribuente, che al peggio si vedrà negare l’agevolazione alla fine del confronto con l’Agenzia delle Entrate.
Vista la particolarità del regime di vantaggio che interessa direttamente il made in Italy, non si potrà mai avere una circolare o un decreto in grado di chiarire tutti i temi applicativi nel dettaglio. Ecco perchè si è preferito puntare sul ruling, per affrontare le questioni con riferimento ad ogni singolo caso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".