E’ nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale, se depositato in data successiva all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico.
Sussistono tuttavia le condizioni per la rimessione in termini per errore scusabile, ex art. 37 c.p.a., in considerazione delle comprensibili ed oggettive incertezze riscontrabili nei casi in cui – come quello di specie – la notificazione del ricorso sia stata effettuata quando ancora non erano vigenti le norme in materia di Pat ed il deposito abbia avuto luogo successivamente alla loro entrata in vigore.
E’ quanto deciso dal Tar Calabria, Sezione prima, con ordinanza n. 50 del 9 febbraio 2017.
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