E’ stato istituito, presso ogni Tar e presso il Consiglio di Stato, il servizio del cosiddetto “mini Urp”, un apposito ufficio, ossia, messo a disposizione per i ricorrenti non avvocati, e gli eventuali controinteressati, non in possesso della Pec e della firma digitale, che vogliono esperire ricorsi in proprio, nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede.
Con l‘entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) è, infatti, noto che per proporre ricorso e depositare i successivi atti è necessario essere in possesso di Pec e di firma digitale.
L’ufficio ha la funzione di affiancare e coadiuvare i cittadini nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti del processo amministrativo.
Allo stesso, potranno rivolgersi anche gli ausiliari del giudice (commissario ad acta, verificatore e consulente tecnico) che non hanno la firma digitale o la Pec.
Per contro, non potrà avvalersi dell’ufficio, l’Amministrazione che, contravvenendo agli obblighi di legge, non si sia ancora dotata di indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dai pubblici registri gestiti dal ministero della Giustizia.
Il servizio è stato reso noto dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, Mario Luigi Torsello, con comunicato del 21 febbraio 2017, indirizzato ai Dirigenti delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed ai Segretari generali dei Tar e relative sezioni distaccate.
Nella nota vengono indicati, brevemente, sia il procedimento che l’utente deve seguire per avvalersi dell’ausilio del “mini Urp”, sia le funzioni dell’addetto dell’ufficio medesimo.
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