Si segnala una circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Mario Luigi Torsello, in cui vengono fornite alcune prime riflessioni sul Processo amministrativo telematico (PAT), anche alla luce delle proposte e dei suggerimenti emersi nell’ambito del Tavolo di monitoraggio costituito con l’Avvocatura, al fine di introdurre miglioramenti e modifiche dell’attuale assetto tecnico-organizzativo e rispondere alle necessità affiorate nella concreta applicazione del PAT.
La circolare, protocollo n. 1244 del 27 gennaio 2017, è indirizzata ai vertici del Consiglio Nazionale Forense, dell’Unione Nazionale Avvocati amministrativisti, della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, della Camera Amministrativa Romana, dell’Associazione dei Giovani Amministrativisti, dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici e all’Avvocatura dello Stato, e ha ad oggetto gli “Adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico”.
Viene segnalato, in primo luogo, come, prima dell’avvio del PAT, non erano pochi i casi in cui l’atto di costituzione in giudizio o la delega ricevuta dal dominus della causa a presenziare all’udienza, fossero depositati in udienza.
Per i ricorsi trasmessi con modalità̀ telematiche questo non è più̀ possibile poiché da 1° gennaio 2017 tutti i depositi devono avvenire digitalmente.
Tali incombenti devono quindi essere effettuati prima dell’udienza.
Se non è possibile – si legge nel testo - è necessario che l’avvocato si presenti in udienza con supporto informatico “contenente l’atto nativo digitale, in modo da consentirne l’immediata acquisizione al sistema informatico”.
A seguire, viene chiesto il rispetto della norma secondo la quale, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, relativamente ai giudizi introdotti con con modalità telematiche, deve essere deposita almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità̀ al relativo deposito telematico.
Questo, “nello spirito di leale collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapporto tra i magistrati amministrativi ed il Foro”.
Auspicabile – prosegue il segretario nella circolare - il deposito di due copie cartacee, che potrebbe avvenire “anche a mezzo posta nello stesso periodo in cui si trasmette lo scritto difensivo con modalità̀ telematiche”.
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