Dopo l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, è ammissibile il ricorso introduttivo redatto in doppio originale; uno cartaceo, fisicamente sottoscritto dai difensori, e l’altro informatico, munito di firma digitale.
Lo ha stabilito il Tar della Calabria, sezione prima, con ordinanza n. 679 del 26 aprile 2017, nell'ambito di una controversia tra una società cooperativa e la Regione.
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