Passeggeri senza Iva nei porti commerciali
Pubblicato il 30 luglio 2008
Come già accaduto con il precedente documento di prassi (risoluzione n. 82/E/2002), l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 322/E del 29 luglio, torna sull’ambito di applicazione dell’articolo 9 del Dpr n. 633/72. Una società che ha una concessione marittima relativa ad un pontile galleggiante, che funge da punto di attracco per le lance da sbarco delle navi da crociera, al fine di consentire le operazioni di sbarco e reimbarco dei passeggeri, presta gli impianti portuali alle compagnie di navigazione in cambio di un corrispettivo. Secondo l’istante il corrispettivo deve essere fatturato in regime di non imponibilità Iva, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, n. 6) del Dpr 633/72. L’Agenzia ricorda, in via preliminare, l’ambito di applicazione dell’articolo 9 del Dpr 633/72, che, in particolare, al punto 6) prevede la non imponibilità per i “servizi prestati in porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni e mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”. Inoltre, l’articolo 3, comma 13 del Dl 90/90 ha precisato che il regime di non imponibilità si estende anche ai “servizi relativi al movimento di persone”. Da qui, la conclusione della risoluzione n. 322/E, che attribuisce la non imponibilità Iva alle operazioni di movimentazioni di passeggeri. Il beneficio, però, si applica solo alle prestazioni effettuate nei porti commerciali e non per quelle effettuate nei porti turistici.