L’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, prevista in caso di passaggio generazionale, non viene meno se il titolare di un’azienda ricevuta in donazione successivamente trasferisce, entro il quinquennio, la nuda proprietà della stessa azienda o ramo di azienda, purchè prosegua l’attività.
Lo si legge nella risposta n. 231 del 12 luglio 2019 resa nota dall’agenzia delle Entrate.
Il legislatore, con il comma 4-ter dell’articolo 3, Dlgs n. 346/1990, ha inteso porre un regime di favore in caso di passaggio generazionale delle aziende di famiglia che si attua quando i beneficiari del trasferimento proseguono l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del passaggio.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, o parte di esse, in favore dei discendenti e del coniuge, mediante mortis causa o vincoli di destinazione.
Ciò si verifica anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario esclusivamente del diritto di usufrutto, in quanto l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme.
Si può, quindi, affermare che, in presenza del proseguimento dell’attività, il titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della stessa, mantenendo l’usufrutto, beneficia delle previste agevolazioni.
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