Passa da nove a dieci esercizi il periodo di ammortamento dell'avviamento o dei marchi
Pubblicato il 28 marzo 2011
L’ammortamento dei marchi e dell’avviamento affrancati in base alle disposizioni dell’articolo 15, comma 10, del Dl 185/2010, ha subito una modifica a seguito dell’entrata in vigore del decreto “Milleproroghe”, convertito dalla legge n. 10/2011.
Le precedenti disposizioni di legge prevedevano la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento e ai marchi d'impresa, a seguito di operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione, tramite il cosiddetto sistema del “riallineamento speciale”. In base a tale metodo, era possibile pagare un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap, pari al 16%, da versare in un’unica soluzione. Il vantaggio del pagamento della sostitutiva del 16% - al posto della sostitutiva ordinaria prevista dall’articolo 176 del Tuir - è che, in tal modo, si può accelerare la deducibilità dell’avviamento e dei marchi rispetto al termine ordinario dei 18 anni previsto dall’articolo 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione a conto economico.
Con la conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, la disciplina delle operazioni straordinarie d’impresa ha subito un'ulteriore modifica. In caso di “
riallineamento speciale” dei beni immateriali è stata introdotta la possibilità di dedurre i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati non più in 9, bensì, in 10 anni. Cioè, secondo le nuove disposizioni, la deduzione può avvenire in misura non superiore ad 1/10, anziché ad 1/9, per ciascun periodo d’imposta.
La modifica riguarda tutte le imprese, anche le imprese non creditizie e quelle non Ias adopter, ed è riferibile non solo alle operazioni di riallineamento che saranno effettuate a partire dal 2011, ma anche a quelle pregresse. Cioè, la norma si applica a partire dal periodo d’imposta 2001, ma rileva ai fini del versamento Ires/Irpef e Irap relativo allo stesso periodo.
Dunque, già a partire da Unico 2011 si noteranno i riflessi della citata nuova disposizione. Si ricorda, infatti, che il riallineamento speciale tramite imposta sostitutiva del 16% comporta, da una parte, una variazione in diminuzione del quadro RF e, dall’altra, la compilazione nel periodo d’imposta in cui è versata l’imposta sostitutiva anche del quadro RQ, sezione VI-B e del quadro RV, in cui si registra il disallineamento al 31/122010 tra valore civile e valore fiscale del bene. Per quanto riguarda il modello Irap, deve essere compilato il quadro IS (righi 20/21) in cui riportare la differenza segnalata nel quadro RV di UNICO, riportando anche il dato sul versamento della sostitutiva.
Precisazioni circa la corretta procedura di riallineamento dei maggiori valori civili con quelli fiscali tramite imposta sostitutiva, da cui si determina l’imponibile da sottoporre a prelievo, sono state rese dall’agenzia delle Entrate nel corso del 2010 con due risoluzioni di prassi: la n. 50/E e la 124/E.
Analogamente, specificazioni al riguardo sono contenute nella norma di comportamento dell’Associazione Italia Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 178, denominata: "
Computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente".
Il principio desumibile da tale documento è che i soggetti conferitari deducono le quote di ammortamento unicamente in base al costo fiscalmente riconosciuto al soggetto conferente. Cioè, il conferitario deve calcolare le quote di ammortamento prendendo a riferimento il costo del bene per la società conferente anche nel caso in cui il conferitario non imputi gli ammortamenti a conto economico o iscriva un valore inferiore al costo lordo fiscalmente riconosciuto al conferente. L’articolo 109, comma 4, lett. b), TUIR, infatti consente di effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi per i costi che, anche se non imputati a conto economico, sono deducibili per legge.