Con tre risoluzioni del 19 gennaio, l’agenzia delle Entrate mette la parola “fine” all’uso di alcuni codici tributo.
L’articolo 7-quater del DL n. 193/2016, che ha modificato l’articolo 35, comma 15-quinquies, DPR n. 633/1972, ha stabilito che l’agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa o professionali. Nella disposizione normativa non si parla più di sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Pertanto, con risoluzione n. 7 del 19 gennaio 2017, viene soppresso, a partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120, che era stato istituito con risoluzione n. 35/2014.
Su richiesta della regione Campania, la risoluzione n. 6 del 19 gennaio 2017 pone fine all’utilizzo a credito del codice tributo “3895”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n. 12/2007”.
Dal 1° febbraio 2017, tale codice tributo non è più utilizzabile per la fruizione in compensazione del credito d’imposta in argomento ma rimane operativo per la modalità di utilizzo “a debito”.
La risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2017 decreta la soppressione, dietro richiesta dell’Inps e con effetto dal 1/2/2017, della causale contributo “TAFS” utilizzata per il versamento, con F24, del contributo ordinario pari allo 0,50% previsto per il finanziamento delle prestazioni erogate dal “Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore aereo”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".